PRINCIPI GENERALI E FINALITA’
Art. 1 – Codice deontologico: princìpi generali
a. I princìpi ispiratori del presente Codice Deontologico sono
correttezza, rispetto, trasparenza, professionalità e salvaguardia di
tutti gli interessi coinvolti;
b. Le regole di comportamento contenute nel presente Codice sono
vincolanti per il Mediatore Associato alla Fimaa Italia;
l’assoggettamento del Mediatore Associato al presente Codice avviene per
effetto dell’iscrizione alle singole associazioni provinciali.
Art. 2 – Codice deontologico: finalità
Il Codice deontologico di FIMAA Italia definisce delle regole e fornisce
dei suggerimenti comportamentali al fine di improntare l’attività
professionale del Mediatore Associato secondo i princìpi di correttezza,
rispetto, professionalità e trasparenza a tutela del Consumatore, dei
Mediatori Associati e più in generale della Categoria.
NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 3 – Norme generali di comportamento
Il Mediatore Associato deve:
1. agire con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia, secondo i
princìpi morali di lealtà e di fedeltà nei confronti sia
dell’Associazione che della Federazione Nazionale, rispettando le regole
ed i canoni di correttezza e di professionalità;
2. agire sempre nel rispetto delle leggi in generale ed in particolare
di quelle che regolano la professione dando prova al Cliente che ne
faccia richiesta di essere regolarmente iscritto al Ruolo Mediatori e di
aver depositato i propri formulari presso la CCIAA;
3. richiedere e rispettare rigorosamente il segreto professionale ed
esigere che questo venga osservato anche da parte di Collaboratori,
Dipendenti e Colleghi che lo coadiuvano nello svolgimento dell’attività,
attenendosi anche a quanto previsto dalla normativa vigente sulla
Tutela dei Dati Personali (Privacy);
4. essere aggiornato costantemente (formazione permanente) affinché la
propria prestazione professionale possa essere qualificata e competente;
5. agire sempre con trasparenza, evitando ogni possibile equivoco
nell’interesse delle parti ed evitando di creare pregiudizio alla
dignità della professione;
6. astenersi dall’adottare forme di pubblicità scorretta e menzognera,
ricordando che è illecito omettere di comunicare precisazioni e fatti
necessari al Cliente per valutare correttamente un prodotto, un’attività
o un servizio.
Art. 4 – Norme di comportamento: rapporti fra Mediatori (Impresa / Impresa)
a. E’ fatto divieto di collaborare con chi esercita abusivamente la professione;
b. E’ fatto divieto di operare direttamente con persone vincolate da
rapporto societario, di dipendenza o di collaborazione ad altri
Colleghi, se tale collaborazione operativa non è stata preventivamente
pattuita con i titolari delle rispettive Imprese;
c. E’ dovere del Mediatore qualificarsi sempre come tale, oltre che con i
Clienti, anche con i Colleghi in caso di trattative in cui siano
interessati più Mediatori;
d. E’ vietata l’utilizzazione di mezzi che possano creare equivoci e confusione coi Colleghi sul mercato ;
e. In caso di affare concluso per intervento di più Mediatori la
suddivisione della provvigione deve essere preventivamente pattuita fra
le parti, possibilmente in forma scritta; in mancanza di accordi le
provvigioni verranno suddivise secondo quanto stabilito dal Codice
Civile e dagli Usi e Consuetudini locali;
f. Nel caso di pluralità di Mediatori, con incarico in esclusiva
conferito ad uno di essi, la titolarità dello stesso resta al Mediatore
che ne è intestatario;
g. Nello svolgimento della propria attività professionale il Mediatore non deve compiere atti di concorrenza sleale;
h. In particolare il Mediatore Associato deve astenersi dall’utilizzare
il marchio FIMAA (ed ogni altro segno distintivo che determini
l’appartenenza del Soggetto alla FIMAA) per promuovere forme di
concorrenza sleale nei confronti di Colleghi ;
i. Il Mediatore Associato è tenuto a denunciare agli Organi competenti
delle singole associazioni provinciali ed a quelli della CCIAA ogni
forma di concorrenza sleale, pubblicità menzognera, utilizzo abusivo del
marchio e/o della modulistica FIMAA Italia – e quant’altro possa
arrecare danno all’immagine della professione e/o della Federazione – di
cui fosse testimone.
Art. 5 – Norme di comportamento: rapporti fra Mediatore e Cliente (Impresa / Consumatore)
a. Il Mediatore Associato deve sempre agire nel rispetto di quanto
stabilito dal presente Codice Deontologico, dalle vigenti leggi in
materia, e dei principi sottesi al contenuto della modulistica Fimaa.
b. Il Mediatore Associato deve dare una corretta ed imparziale
valutazione del bene mediato e – se richiesto – deve essere disponibile a
prestare al Cliente servizio di assistenza fino all’effettiva
conclusione del contratto (es.: nel settore immobiliare fino al rogito
oppure alla registrazione del contratto di locazione);
c. Il Mediatore Associato deve astenersi dall’accettare incarichi che
non possa svolgere con adeguata competenza (es.: se non è a conoscenza
delle leggi / norme / regolamenti o semplicemente dei parametri di
valutazione per alcune tipologie particolari di prodotti, come attività
commerciali, terreni, ecc.) a meno che non dichiari di avvalersi della
collaborazione di altri Colleghi e/o professionisti di settore;
d. Per ogni incarico acquisito, preferibilmente in forma scritta, il
Mediatore Associato deve reperire ogni documento ed altro elemento
necessario e/o utile al corretto svolgimento della propria attività
mediatoria;
e. e) Il Mediatore Associato deve informare il Cliente relativamente
alle eventuali obiettive difficoltà che possano sorgere in merito
all’affare oggetto della mediazione;
f. Dopo aver stabilito le condizioni essenziali di una proposta di
acquisto o di locazione, il Mediatore Associato è tenuto: 1) in caso di
ricevimento di una proposta perfettamente conforme all’incarico a non
raccogliere altre proposte fino all’esito della predetta proposta; 2) in
caso di proposta inferiore a quanto previsto dall’incarico, ad
informare il proponente che, qualora venissero raccolte altre proposte
migliorative, è dovere del Mediatore sottoporre le stesse al venditore /
locatore; in ogni caso il Mediatore Associato si obbliga a tenere le
parti sempre al corrente dell’andamento delle trattative;
g. Il Mediatore Associato non deve mai confondere il proprio compenso
(provvigione) con il denaro ricevuto per conto terzi (caparra), ossia
non deve mai incassare somme diverse dalle proprie spettanze;
h. In caso di vendita diretta da parte di un Mediatore Associato di un
bene proprio lo stesso Mediatore Associato dovrà dichiarare di essere in
quel caso venditore e non intermediario.
Art. 6 – Norme di comportamento: rapporti fra Mediatore Titolare e Mediatori Dipendenti e/o Mediatori Collaboratori
Oltre a rispettare quanto previsto all’Art. 3, punto a) 3. del presente
Codice, il Mediatore Associato deve garantire ai Clienti ed alla FIMAA
Italia di avere informato i Mediatori Dipendenti e/o Mediatori
Collaboratori che lavorano presso la propria Azienda sul contenuto del
presente Codice di Autodisciplina, assumendosi la responsabilità delle
eventuali violazioni al Codice stesso effettuate da detti Dipendenti e/o
Collaboratori durante lo svolgimento della loro attività mediatoria.
APPLICAZIONE
Art. 7 – Organi di controllo.
Ciascuna associazione provinciale potrà istituire propri organi di
controllo con riferimento all’osservanza di quanto disposto nel presente
Codice Deontologico e stabilire le sanzioni da comminare ai singoli
aderenti che abbiano violato le sopra estese disposizioni.
In ogni caso la violazione del Codice Deontologico comporta sempre e
comunque la lesione del diritto d’onore della federazione, a prescindere
dalla prova del concreto pregiudizio;
per quanto concerne le sanzioni le stesse potranno assumere la seguente veste:
1) deplorazione scritta (diffida o ammonizione con invito formale ad uniformarsi a quanto deliberato dall’Organo di controllo);
2) sospensione dalla Federazione (da uno a sei mesi) e conseguente
diffida ad utilizzare – nel periodo di sanzione – marchio, modulistica
ed altri segni distintivi della FIMAA Italia;
3) espulsione dalla Federazione con conseguente diffida ad interrompere
immediatamente l’utilizzo del marchio, della modulistica e di altri
segni distintivi della FIMAA.